Cos’è e come funziona, qual è la procedura, la notifica, l’opposizione, la provvisoria esecuzione, pagamento ed esecuzione forzata.
In un precedente articolo abbiamo parlato dell’importanza della forma scritta negli accordi tra le parti (leggi: “Il contratto: scritto o orale?”).
Ricorrere alla forma scritta per fissare gli accordi raggiunti può evitare future contestazioni sul prezzo, sui tempi di consegna, sulla qualità delle cose vendute o dei lavori eseguiti. In ogni caso, se c’è un documento scritto (anche su un comunissimo foglio di carta), ogni eventuale e futura controversia – quand’anche sfociasse in una causa – potrà essere risolta più facilmente e in tempi più brevi.
La legge stabilisce, peraltro, che tutte le volte in cui un credito è fondato su prova scritta si può evitare la causa tradizionale, coi suoi tempi biblici e i costi a dir poco proibitivi.
Si potrà invece agire con quello che i tecnici del diritto chiamano “ricorso per decreto ingiuntivo” (o anche “ricorso monitorio”).
In pratica, il creditore può (tramite un avvocato) presentare al giudice di pace o dal tribunale (a seconda che il suo credito arrivi a 5000 euro o sia superiore) le prove scritte del proprio diritto al pagamento e così ottenere – senza bisogno della presenza della controparte che, pertanto, non verrà citata – un ordine nei confronti di quest’ultima al pagamento delle somme non versate.
Quindi, il decreto ingiuntivo non è altro che la condanna del debitore a pagare immediatamente quanto è dovuto al creditore.
Quanto tempo ci vuole?
La condanna viene emessa in tempi relativamente brevi rispetto alle cause ordinarie (qualche mese tra il deposito del ricorso, l’emissione del decreto, la richiesta di copie in cancelleria e la successiva notifica al debitore). Tutto si svolge senza la presenza in giudizio del debitore e sulla base della visione da parte del giudice delle sole prove documentali che il creditore ha fornito.
Ma attenzione: non è già con la notifica del decreto che il creditore può procedere ad avviare l’esecuzione forzata. Quest’ultimo, infatti – salvo casi straordinari (v. dopo) – potrà procedere al pignoramento solo dopo aver atteso 40 giorni dalla sua notifica al debitore (v. dopo).
Ma è possibile che si faccia una “causa” senza la controparte?
Sì, ma questa affermazione non è proprio corretta. In realtà non si tratta di una causa, ma di un accertamento sommario sulla base della sola prova documentale. Inoltre al debitore è sempre consentito opporsi entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e, in tal modo, nascerà la vera e propria causa che avrà ad oggetto l’accertamento del credito. Dunque, in questi casi si parla propriamente di giudizi “a contraddittorio differito” ossia che viene rinviato ad un momento successivo (nel caso in cui venga presentata l’opposizione – v. dopo).
La prova
La prova documentale non coincide solo con i contratti, ma può essere costituita anche da una promessa di pagamento scritta dal debitore o una sua ammissione (anche tacita) del debito, polizze, lettere e telegrammi del debitore, estratti autentici dei libri contabili, fatture e bolle di accompagnamento.
L’emissione del decreto ingiuntivo
Entro 60 giorni dall’emissione del decreto ingiuntivo da parte del giudice, il creditore lo deve notificare al debitore (sarà questo il primo momento in cui egli ne prende conoscenza). Se ritarda anche solo di un giorno, il decreto ingiuntivo perde efficacia.
Che può fare il debitore
Il debitore ha 40 giorni di tempo, dal momento in cui riceve il decreto, per decidere se:
– rimanere inerte (e quindi sopportare l’eventuale possibilità di una esecuzione forzata);
– oppure contestarlo. A tale scopo egli dovrà proporre un’opposizione, sostenendo, ad esempio, che il credito non sussiste o che è di minore ammontare oppure che è già stato pagato.
Con l’opposizione del debitore si instaura una normale causa civile che si chiuderà con una sentenza. Si tratta, cioè, di un giudizio ordinario, coi suoi tempi e le numerose udienze, durante il quale si verificherà se il credito contenuto nel decreto ingiuntivo è effettivamente dovuto o meno. E allora ci saranno le prove consuete coi testimoni, gli interrogatori delle parti, l’eventuale consulenza tecnica, ecc.
Attenzione: una volta avviata la causa, non sarà il debitore a dover dimostrare che il debito è inesistente o è già stato saldato, ma l’onere della prova resta comunque al creditore, che si è valso del decreto ingiuntivo e, per ciò, ha agito per primo, per far valere il proprio diritto.
Se il debitore non si oppone
Se, invece, il debitore non propone opposizione nei ristretti termini sopra detti il decreto ingiuntivo diviene esecutivo e definitivo non più impugnabile. Insomma, acquista la stessa forza di una sentenza definitiva (in gergo tecnico si dice “passata in giudicato”).
ln altre parole, il debitore che non proponga opposizione in tempo non potrà più contestare il credito e dovrà rassegnarsi a pagare o a subire l’esecuzione forzata. E ciò anche se la richiesta del creditore è ingiusta, sproporzionata o manifestamente illegittima.
Dunque, quando si riceve un decreto ingiuntivo fondato su circostanze inesatte bisogna sempre consultare un avvocato e presentare opposizione nel termine visto sopra.
Che succede se il decreto ingiuntivo diventa definitivo
È facile prevedere che il creditore, dopo aver notificato il precetto, procederà ad esecuzione forzata.
Se si sa già in partenza che il debitore si opporrà
Non sempre il ricorso al decreto ingiuntivo è un’arma conveniente per il creditore. È vero che la procedura è più breve, ma è anche vero che essa è l’anticamera di una causa ordinaria quando il debitore scelga di opporsi. Pertanto, in tutti i casi nei quali ci si trova di fronte a un debitore “puntiglioso” (di quelli sempre pronti a fare cause e a rivolgersi a un avvocato), procedere prima col decreto ingiuntivo allungherebbe solo i tempi: il creditore saprebbe già in partenza che il debitore farà opposizione e tutto si risolverebbe in una normale e lunga causa.
Attenzione alle negoziazione
Per recuperi crediti inferiori a 50 mila euro c’è oggi l’obbligo, prima di attivare la causa, di effettuare la negoziazione assistita, ossia tentare prima un accordo con la controparte introdotto da una lettera dell’avvocato. Leggi a riguardo le nostre guide sulla negoziazione assistita e sul recupero crediti inferiori a 50 mila euro. Tuttavia, se il creditore sceglie di agire con decreto ingiuntivo non è tenuto a tale procedura preventiva.
Provvisoria esecuzione
In fase di richiesta del decreto ingiuntivo, il creditore ha la possibilità di ottenere dal giudice la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, cioè di poter procedere in via esecutiva (a esempio, chiedendo il pignoramento dei beni del debitore) ancor prima della scadenza dei 40 giorni dalla notifica del decreto.
Non solo. Nel caso in cui il debitore proponga opposizione, la clausola di provvisoria esecutorietà evita al creditore di dover aspettare la fine di una causa ordinaria per poter ottenere il pagamento o pignorare, in caso di ulteriore rifiuto del debitore, i beni di quest’ultimo.
Quando viene concessa la provvisoria esecuzione
Su richiesta del creditore, la provvisoria esecuzione viene concessa nei seguenti casi:
– se vi è grave pericolo nel ritardo, cioè se il creditore fornisce al giudice elementi che facciano ritenere che con il passare del tempo si aggravi sostanzialmente il rischio che il credito non venga recuperato, in quanto il debitore non sarà più in grado di far fronte ai suoi debiti o si sta spogliando dei suoi beni.
Il grave pericolo nel ritardo può essere anche fatto coincidere con il danno che comunque il creditore subirebbe a causa del ritardo nell’adempimento; è per esempio il caso in cui il credito consiste in alimenti o retribuzioni di lavoro, importi senza i quali il creditore può rimanere privo di mezzi di sostentamento;
– se la prova documentate del credito è costituita da cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto rilasciato dal notaio o da altro pubblico ufficiale.
Nei casi sopra riportati la clausola di provvisoria esecutorietà può essere, quindi, chiesta subito, con la stessa domanda di emissione del decreto ingiuntivo.
Provvisoria esecutorietà concessa dopo l’opposizione
ln tutti i casi nei quali il decreto ingiuntivo è stato invece emesso senza la clausola suddetta, il giudice può decidere (ma non è tenuto) di concederla nel corso del giudizio di opposizione.
Quando il creditore chiede e ottiene la provvisoria esecutorietà, il debitore può proseguire la causa, con la possibilità alla fine di vedere riconosciute le sue ragioni, con conseguente condanna del creditore: ma intanto deve pagare o, in alternativa, subire le azioni esecutive della parte creditrice.
Il creditore può ottenere in caso di causa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo contestato in due casi:
– quando l’opposizione non è fondata su prova scritta (per esempio la ricevuta dell’avvenuto pagamento della somma per la quale il creditore ha agito);
– quando l’opposizione non è di pronta soluzione, cioè non può essere risolta immediatamente e senza ricorrere a istruttoria; l’opposizione è di pronta soluzione nel caso in cui riguardi questioni di diritto (ad esempio, poiché è emerso in causa che si tratta di un debito di gioco per il quale, com’è noto, la legge non concede al creditore di poter agire in giudizio).
Fonte: laleggepertutti.it


